Convocata l’Assemblea dei Partecipanti di Fondo Beta



Roma, 10 luglio 2012– È stato pubblicato oggi l’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti di Beta Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso per il giorno 13 settembre 2012 alle ore 12. L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sulla sostituzione della Società di Gestione e su quanto ad essa consegue.

L’Assemblea è stata convocata da IDeA FIMIT SGR a seguito della richiesta in tal senso ricevuta dal quotista Liscartan Investment S.à r.l., che risulta titolare del 31% circa delle quote del Fondo.

Ai sensi dell’art. 18-ter del DM 24 maggio 1999, n. 228, la SGR deve convocare senza ritardo l’Assemblea dei Partecipanti quando ne è fatta domanda da tanti Partecipanti che rappresentino almeno un decimo del valore delle quote in circolazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Sulla base della richiesta ricevuta, la sostituzione, ove deliberata, sarà disciplinata dal paragrafo 4.9 (d) (ii) del Regolamento di Gestione del Fondo che prevede: “La sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo può avvenire, previa approvazione della modifica regolamentare da parte di Banca d’Italia: [omissis] (d) con deliberazione motivata dell’Assemblea approvata con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino almeno il 30% delle Quote: [omissis] (ii) solo a decorrere dal ventiquattresimo mese dalla conclusione del Collocamento di cui al paragrafo 8.3, a condizione che i Partecipanti che rappresentino almeno il 10% delle Quote abbiano comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno tre mesi, l’intenzione di adottare la delibera di sostituzione.

La procedura relativa alla sostituzione della SGR, dettata dal paragrafo 4.9, punto e) del Regolamento di Gestione, prevede che:

  • entro tre mesi a decorrere dalla adozione della delibera di sostituzione, o contestualmente alla stessa, l’Assemblea individua, con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino almeno il 30% delle quote del Fondo, la nuova SGR che sostituirà la SGR nella gestione del Fondo;
  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione della SGR entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto notizia del nominativo della nuova SGR dal Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti, dovrà richiedere alla Banca d’Italia l’approvazione delle modifiche del Regolamento di Gestione conseguenti alla sostituzione;
  • la nuova SGR dovrà accettare tutte le condizioni del Regolamento di Gestione e acquistare le quote del Fondo di titolarità della SGR entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche al Regolamento di Gestione;
  • qualora l’Assemblea dei Partecipanti non individui la nuova SGR entro i termini previsti, ovvero la nuova SGR non acquisti le quote di titolarità della SGR, ovvero la Banca d’Italia non approvi le modifiche al Regolamento di Gestione, la SGR dovrà procedere alla liquidazione del Fondo ai sensi del paragrafo 14.1 (iii) e (iv) del Regolamento di Gestione.

Il Regolamento di Gestione prevede inoltre che, a decorrere dalla data della deliberazione di sostituzione e nelle more del completamento del procedimento di sostituzione, l’attività di gestione della SGR sia soggetta a rilevanti limitazioni, relative, ad esempio, all’effettuazione di nuovi investimenti e/o disinvestimenti dei beni del Fondo e alla conclusione o rinnovo di accordi per la prestazione di opere e/o servizi relativi al patrimonio del Fondo.

Inoltre, in caso di sostituzione, in aggiunta alle commissioni già maturate sino alla data dell’effettiva sostituzione, la SGR avrà diritto a prelevare le indennità determinate ai sensi del Regolamento di Gestione.

Si rileva, infine, che ai sensi dell’articolo 19 del contratto di finanziamento sottoscritto nel 2007 fra la SGR per conto del Fondo Beta e di altri due fondi gestiti da IDeA FIMIT SGR, da un lato, e un pool di banche, dall’altro lato, costituisce “Evento Rilevante” l’ipotesi in cui “La SGR cessi di gestire uno dei Fondi ai sensi del mandato di gestione conferito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, salvo che la nuova società di gestione del risparmio sia di gradimento delle Banche Finanziatrici (espresso per iscritto tramite la banca agente). Pertanto, qualora l’Assemblea dei Partecipanti deliberasse la sostituzione della SGR e la nuova SGR incaricata non fosse di gradimento delle Banche Finanziatrici, le stesse, ai termini e condizioni previsti dal contratto di finanziamento, potrebbero, fra l’altro, dichiarare che si è verificato un “Evento Rilevante”, e/o recedere dal e/o risolvere il contratto di finanziamento e/o dichiarare la decadenza dal beneficio del termine rispetto agli obblighi del Fondo. Ai sensi del contratto di finanziamento, all’atto del recesso, della decadenza dal beneficio del termine e/o della risoluzione, tutti gli importi in essere in conformità alla documentazione finanziaria ad esso correlata saranno immediatamente dovuti e esigibili unitamente a tutti gli altri importi dovuti ai sensi della documentazione finanziaria stessa. Inoltre, ai sensi del contratto di finanziamento, “i Fondi sono tenuti ad indennizzare, tra l’altro, le Banche Finanziatrici e la Controparte Hedging per ogni perdita, spesa o passività dalle stesse subite a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante”. Per ulteriori informazioni relative al contratto di finanziamento si rinvia a quanto indicato in merito nell’ultimo rendiconto del Fondo.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99