Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT delibera la proroga del Fondo Atlantic1



Roma, 23 ottobre 2013

IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le modifiche degli artt. 2 e 26 del Regolamento di gestione del Fondo Atlantic1 che introducono la facoltà della Società di deliberare la proroga del termine di durata del Fondo per un ulteriore periodo di tre anni e, dunque, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016.

Le modifiche al Regolamento saranno immediatamente sottoposte alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 24.2 del Regolamento del Fondo e del Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio 2012. Le modifiche diverranno efficaci subordinatamente all’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.

Iter procedurale seguito dalla SGR per l’approvazione delle modifiche al Regolamento in relazione alla proroga della durata del Fondo

  • Il 2 agosto 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società ha sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo le proposte di modifica degli artt. 2 e 26 del Regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24.2 del Regolamento medesimo.
  • L’Assemblea dei Partecipanti convocata per il 25 settembre 2013 non si è costituita, non essendosi raggiunto il quorum previsto ai sensi dell’art. 16.3 del Regolamento.
    Di conseguenza, ai sensi degli artt. 15.4, paragrafo 1, lett. (f) e 24.2 del Regolamento del Fondo, la Società ha convocato per il 15 ottobre 2013 il Comitato Consultivo del Fondo, chiamato ad esprimere il proprio parere preventivo in merito alle proposte di modifica del Regolamento fondate sulle motivazioni di seguito indicate. Il Comitato Consultivo, regolarmente costituitosi, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alle proposte di modifica e ha raccomandato al Consiglio di Amministrazione della SGR di valutare, nell’ambito della propria autonomia gestoria, l’opportunità di ridurre le commissioni spettanti alla SGR attualmente previste nel Regolamento di gestione del Fondo, contestualmente alla eventuale Proroga della durata del Fondo.
  • In considerazione della mancata costituzione dell’Assemblea dei Partecipanti, convocata per il 25 settembre 2013, e del parere favorevole espresso dal Comitato Consultivo nella seduta del 15 ottobre 2013, in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha, come anticipato, approvato le modifiche degli artt. 2 e 26 del Regolamento e, tenendo conto anche della raccomandazione formulata dal Comitato Consultivo del Fondo, stabilito di riconsiderare il regime commissionale del Fondo nelle prossime riunioni del Consiglio medesimo.

Efficacia delle modifiche degli artt. 2 e 26 del Regolamento

L’efficacia delle modifiche degli artt. 2 e 26 del Regolamento è subordinata, come detto, alla loro approvazione da parte della Banca d’Italia.

Le modifiche del Regolamento si intendono approvate decorsi 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’Autorità di Vigilanza dell’istanza presentata dalla Società, corredata dalla necessaria documentazione.

Secondo quanto già comunicato al mercato il 2 agosto 2013, qualora non fosse possibile concludere con successo l’iter necessario per estendere la durata del Fondo (per qualsivoglia motivo), la Società si avvarrà, in tempo utile entro la data di scadenza del Fondo, attualmente fissata al 31 dicembre 2013, del Periodo di Grazia.

Motivazioni alla base delle modifiche degli artt. 2 e 26 del Regolamento

In forza delle suddette modifiche è stato introdotto nell’art. 2 del Regolamento un nuovo comma 2, recante una clausola in forza della quale alla Società viene attribuita la facoltà di deliberare un’unica estensione della durata del Fondo per un periodo di tre anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016, salva comunque poi la facoltà per la Società di avvalersi del c.d. Periodo di Grazia di durata non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti ai sensi degli artt. 2 e 26 del Regolamento (ai quali sono state apportate modifiche di natura formale per meglio chiarire la disciplina del Periodo di Grazia fissata dal Regolamento stesso) e dell’art. 14, comma 6, del D.M. n. 228/1999.

L’opportunità di avvalersi della proroga triennale (in luogo del Periodo di Grazia) muove principalmente dalle seguenti considerazioni.

Durante il Periodo di Grazia la gestione del Fondo dovrebbe essere esclusivamente indirizzata allo smobilizzo degli investimenti e quindi la Società, da un lato, vedrebbe limitato l’ambito della propria attività nell’interesse dei partecipanti al Fondo e, dall’altro lato, opererebbe sul mercato come “venditore forzato”, soprattutto tenendo conto della sfavorevole congiuntura del mercato immobiliare, e, pertanto, in una posizione non agevole nei confronti dei potenziali acquirenti dei cespiti, i quali sarebbero ben consapevoli che i beni del Fondo dovranno in ogni caso essere venduti per rispettare la normativa di riferimento e il Regolamento.

La proroga triennale della durata del Fondo, una volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, consentirà sia di effettuare tutte quelle attività e azioni finalizzate a migliorare l’appetibilità sul mercato dei beni del Fondo, sia quindi di perseguire l’obiettivo del completamento del processo di dismissione del Fondo in modo che si auspica più soddisfacente nell’interesse dei partecipanti al Fondo.

Anche nell’eventuale triennio di proroga l’obiettivo della gestione sarebbe comunque quello di completare la dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo entro il 31 dicembre 2016, rappresentando – per quanto ad oggi è possibile presumere – l’eventuale ulteriore Periodo di Grazia una opportunità del tutto residuale di cui la Società potrà avvalersi nel caso in cui – anche in considerazione dell’evolversi della situazione del mercato e del credito nei prossimi anni – non fosse possibile realizzare a pieno la liquidazione del Fondo entro il suddetto nuovo termine di scadenza.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.